La posizione giuridica del nostro Istituto


Da un punto di vista del Diritto Canonico, che è il diritto della Chiesa, che posizione occupa il nostro Istituto? Quali sono i canoni (ossia gli articoli del Codice Canonico) che ad esso si riferiscono?
È una domanda che qualche volta ci siamo sentiti rivolgere, e a cui cerchiamo ora di rispondere con maggiore ampiezza del solito. Ci proponiamo questo argomento sia per chiarire certe idee, sia per inserire alcune precisazioni nello Statuto. Dice infatti il M. P. " Eeclesiae Sanctae ", come abbiamo riportato nell'articolo precedente, che le leggi generali di ogni Istituto debbono comprendere due elementi: un elemento spirituale (i princìpi evangelici e teologici della vita religiosa, oltre a espressioni che rispecchino lo spirito e le finalità intese dal Fondatore), e un elemento giuridico (le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto).

Volendo rispondere alla domanda iniziale, occorre tenere presente quanto esponemmo nell'opuscoletto: "Caratteri degli Istituti Secolari ": si tratta di una realtà nuova, non inquadrabile nei vecchi schemi. Ossia non possiamo trovare quanto cerchiamo servendoci solo del Diritto Canonico ormai superato e in via di revisione. Dobbiamo anche rivolgerci ad altri documenti della S. Sede, in particolare alla Costituzione Apostolica " Provida Mater Ecclesia ", e agli altri documenti ufficiali che l'hanno completata. In più deve essere tenuto presente, per i nostri tre Istituti, il Decreto d'approvazione decennale, che la S. Congregazione dei Religiosi ci accordò 1'8 aprile 1960: è, proprio da questo Decreto che dobbiamo vedere quali delle precedenti norme siano state a noi applicate.


Riepiloghiamo le disposizioni che più ci interessano:

1.   La " Provida Mater" ha sancito un nuovo modo di vivere la consacrazione piena, regolata dalla Chiesa: restando nello stato secolare. E al n.11 dice: « In questo nostro secolo gli Istituti Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, e hanno assunto molteplici forme, sia autonome sia in diverso modo aggregati ad altre Religioni o Società ». E’ quindi riconosciuta e approvata questa doppia forma che si è  andata sviluppando di fatto, prima di ogni approvazione: la forma di Istituti autonomi e la forma di Istituti aggregati.

2.   L'Istruzione " Cum Sanctissimus ", emanata dalla S. Congregazione dei Religiosi per applicare e rendere operante la " Provida Mater ", dice al n. 9 lettera B: « Niente impedisce che, a norma del diritto (can. 492 § 1), gli Istituti Seecolari, per particolare concessione, possano essere aggregati agli Odini e ad altre Religioni, e che siano aiutati da essi in diverse maniere o che siano da essi diretti per così dire moralmente. Tuttavia non si concederanno, se non difficilmente, altre forme di dipendenza più stretta..: ». Qui la disposizione della S. Congregazione si dimostra favorevole a Istituti Secolari aggregati a Religioni per una dipendenza spirituale; e si dimostra meno favorevole (« si concederanno difficilmente ») che ci siano forme di dipendenza piú stretta, ossia di governo.

3. Un terzo elemento da tener presente è che già il Diritto Canonico, quando ancora non c'erano gli Istituti Secolari, ma c'erano solo le semplici Associazioni di fedeli, contemplava il caso che vi fossero di queste Associazioni aggregate a una Religione come opera propria, e quindi senza un'autonoma indipendenza. E in questo caso non occorreva neppure il permesso del Vescovo per erigere una di queste Associazioni da parte di una Religione che già avesse eretta in diocesi, dietro il dovuto permesso, una propria casa (can. 686 § 3).


Tenendo presente questi tre elementi ci è facile capire la posizione giuridica dei, nostri Istituti, quali sono stati approvati dalla S. Sede. Essi sono Istituti aggregati alla Pia Società S. Paolo. Essi non costituiscono una semplice Associazione Pia, ma una Associazione « specifica e peculiare, i cui membri abbracciano la vita di perfezione evangelica a norma della Costituzione Apostolica " Provida Mater ". Queste sono le parole del Decreto d'approvazione. Quindi, come scrivemmo nel Direttorio (art. 5 e seguenti), i membri s'impegnano a vivere integralmente conforme alla " Provida Mater " e agli altri documenti che la completano.
Hanno allora il nome di " Istituti Secolari "? No, perché non hanno l'autonomia di governo, in quanto il loro Superiore Generale è lo stesso Superiore Generale della Pia Società S. Paolo; e abbiamo visto che la S. Congregazione dei Religiosi è attualmente piuttosto restia ad approvare come Istituti Secolari veri e propri degli Istituti che siano aggregati, come governo, a una Religione. Allora il Decreto d'approvazione ha sì approvato i nostri Istituti come impegnati a vivere integralmente conforme alla " Provida Mater "; ma non li ha approvati con la forma giuridica di Istituti Secolari autonomi, ma con la forma  giuridica di Istituti aggregati alla Pia Società S. Paolo, come opera propria e unita ad essa, conforme ai canoni 497 § 2 e 686 § 3.

Vi potrete chiedere a questo punto: Che differenza c'è? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi, tra essere Istituto Secolare indipendente ed essere Istituto aggregato?
Sostanzialmente non c'è nessuna differenza; è solo una distinzione giuridica, con conseguenze solo giuridiche (ad esempio, riguardo a intestare proprietà all'Istituto), In entrambi i casi si tratta di vero stato di perfezione canonica, ossia di consacrazione totale, stabile, riconosciuta dalla Chiesa e da essa regolata. L'Istituto aggregato ha in più tutti i vantaggi di essere appoggiato a una solida Religione: e questo è molto importante non solo per l'incremento iniziale che ha consentito al nuovo Istituto di nascere, ma più ancora per l'appoggio di formazione e per la garanzia di continuità. Saremmo ciechi a non riconoscere che di Istituti Secolari, in questi soli 21 anni di vita, ne sono sorti tanti, ma ne sono anche già morti tanti!
Molto più che l'aggregazione non dà luogo a un ibrido miscuglio, ma lascia piena libertà all'Istituto aggregato di avere la sua chiara individualità.
Anche 1'Istituto aggregato ha uno Statuto suo proprio, ha i suoi scopi e i suoi mezzi spirituali, ha una sua organizzazione, una sua amministrazione, una sua approvazione dalla Santa Sede. In pratica è quindi un Istituto autonomo, tranne nella persona del Superiore Generale, che è lo sesso Superiore Generale della Pia Società S. Paolo, ovviamente egli esercita la  sua  funzione nominando uno o più suoi delegati; conforme al bisogno.

Teniamo presente ciò che unisce alla Pia Società S. Paolo e ciò che ogni Istituto aggregato ha di proprio, per capire i reciproci rapporti. Non è che ogni Sacerdote della Pia Società S. Paolo possa ingerirsi e dare ordini a membri di Istituti aggregati: ma solo i l Superiore Generale o i suoi delegati, e i Superiori Provinciali (le Province corrispondono alle Nazioni o a gruppi di Nazioni). E non è che i membri degli Istituti aggregati possano ritenere proprie le cose della Pia Società S. Paolo: libri, case per alloggiare, ecc. Le amministrazioni sono separate; si tratta sempre (di Istituti distinti. Diciamo queste cose perché è preziosa l'unione e la collaborazione; ma è dannosa la confusione.
Un'altra applicazione. Dovremmo tradurre in norme pratiche l'art. 18 dell"'Ecclesiae Sanctae ", che abbiamo riportato nell'articolo precedente, riguardo alla partecipazione di tutti al governo dell'Istituto, è evidente questo: non è che gl'Istituti aggregati possano influire sulla nomina del Superiore Generale della Pia Società S. Paolo, o dei Delegati di cui questi si vuole servire; sarebbe un'indebita ingerenza in un altro Istituto. Mentre invece sarà richiesta la partecipazione di tutti per stabilire quelle cariche riservate ai membri dell'Istituto (Delegati o Fratelli Maggiori, ecc.); e a questi saranno affidati compiti di sempre maggiore responsabilità, come lo stesso Motu Proprio raccomanda.

Don Amorth


(Da " Siate perfetti », dicembre 1968)